DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 – entrato in vigore l’8 Gennaio
2022

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore

NUOVI OBBLIGHI E PREVISIONI

1) Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, con conseguente obbligo di esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Mentre l’obbligo vaccinale per i cinquantenni parte sin da subito, quello di esibizione del relativo green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro parte invece da martedì 15 Febbraio 2022 (fino al 15 Giugno 2022); per i lavoratori non cinquantenni restano le regole valide fino ad ora di esibizione del green pass base (a seguito di vaccino, di guarigione o anche di semplice tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti) per accedere ai luoghi di lavoro.

2) L’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario (così equiparato a quello scolastico) senza limiti di età;

3) SANZIONI:
– Per coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale suddetto (per i cinquantenni) a partire dal 1° febbraio 2022 sarà irrogata una sanzione di 100 euro;
– Per i lavoratori pubblici e privati e liberi professionisti non vaccinati, ma soggetti all’obbligo di possedere un Green pass rafforzato dal 15 Febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600,00 a 1.500,00 euro nel caso di accesso ai rispettivi luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. La stessa sanzione sarà comminata ai soggetti obbligati al controllo del green pass sul lavoro. Per i lavoratori non cinquantenni senza obbligo vaccinale ma con obbligo di esibizione del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro restano le regole e le sanzioni applicate fino ad ora.

4) A partire dal 20 Gennaio fino al 31 Marzo 2022 (fine dello stato di emergenza) sarà necessario esibire il Green pass base anche per accedere ai servizi alla persona (clienti di parrucchieri, estetisti ecc…);

5) Dal 1° Febbraio al 31 Marzo 2022 il Green pass base sarà obbligatorio per accedere:
– a pubblici uffici;
– servizi postali;
– servizi bancari e finanziari;
– bar, ristoranti e locali similari anche all’aperto;
– attività commerciali ECCETTO:

  • negozi di alimentari;
  • farmacie;
  • attività destinate alle esigenze essenziali e primarie per la
    persona;
  • veterinari (si può portare il proprio animale senza green pass).

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi ed alle attività suddette (clienti) in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da
400,00 a 1.000,00 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green pass se omette tale controllo.

Per ogni ulteriore chiarimento, si allega il testo del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 – entrato in vigore l’8 Gennaio 2022.

SI PRECISA CHE LE REGOLE SU INDICATE POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI MODIFICA E/O DI AGGIORNAMENTO, PER CUI SI CONSIGLIA DI TENERSI SEMPRE AGGIORNATI SULLE PROSSIME ED EVENTUALI NOVITÀ NORMATIVE.

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