Nuovo CCNL Edilizia del 1° marzo 2022

1. Premessa

In attuazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore edile e affini, in vigore dal 1°marzo 2022, sono state indotte nuove disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le principali novità vi è la riduzione della periodicità dell’aggiornamento formativo obbligatorio dei lavoratori.

2. Nuova periodicità dell’aggiornamento

A partire dall’entrata in vigore del nuovo CCNL, l’aggiornamento della formazione generale e specifica dei lavoratori edili deve essere effettuato con cadenza triennale, anzichè quinquennale come previsto in precedenza dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Ciò significa che ogni lavoratore edile deve partecipare ad un corso di aggiornamento sulla sicurezza della durata minima di 6 ore ogni 3 anni.

3. Decorrenza della nuova regola

  • La nuova periodicità si applica a decorrere dal primo aggiornamento successivo a quello in scadenza dopo il 1° marzo 2022.
  • In pratica: Se l’ultimo corso di aggiornamento è stato svolto prima del 1° marzo 2022, la successiva scadenza resta quella quinquennale . Se invece l’aggiornamento è stato effettuato dopo il 1° marzo 2022, la successiva scadenza sarà triennale.

4. Finalità dell’aggiornamento

L’aggiornamento periodico ha l’obiettivo di:

  • mantenere alto il livello di consapevolezza dei lavoratori sui rischi connessi alle attività di cantiere;
  • fornire informazioni su nuove procedure, attrezzature, tecnologie o normative in materia di sicurezza;
  • rafforzare la cultura della prevenzione e la partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza.

5. Modalità di erogazione

I corsi di aggiornamento possono essere svolti anche online da parte di Enti di formazione abilitati e sono a carico dell’impresa in quanto obbligo contrattuale.

6. Obblighi del lavoratore

Ogni lavoratore è tenuto a :

  • partecipare ai corsi programmati;
  • mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di sicurezza;
  • collaborare con il datore di lavoro e con i preposti per la tutela della salute propria e dei colleghi, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08.

La mancata partecipazione ai corsi può comportare sanzioni disciplinari e la sospensione dell’attività di cantiere fino all’adempimento dell’obbligo formativo.

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