NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS DAL 6 DICEMBRE 2021 E FINO AL 15 GENNAIO 2022
È arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Super Green pass che rafforza le misure anti Covid per “salvare il Natale”.
Il provvedimento distingue il classico certificato verde dal “Super Green pass”, concesso solo a vaccinati o guariti, oltre a introdurre l’obbligo di vaccino per alcune categorie professionali e nuove regole per la sicurezza.
Scopriamo insieme cosa prevede in tredici punti il nuovo Decreto che sarà in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 per quanto concerne l’uso del Super Green Pass.
COSA PREVEDE IL DECRETO SUPER GREEN PASS
Il Consiglio dei Ministri ha previsto il Decreto Super Green pass che introduce regole valide a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di proroga dopo le feste di Natale. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26-11-2021. Il “Super Green pass” è un Green pass che viene concesso solo ai vaccinati o ai guariti dal Covid 19 e vale già per la zona bianca, oltre che in quelle gialle, arancioni e rosse. Vediamo tutte le regole.
1) DUE TIPI DI GREEN PASS
Il green pass diventa di due tipologie: il green pass base e il green pass rafforzato (chiamato anche super green pass). Il green pass base viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico, ha validità 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo e di 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo. Il green pass rafforzato (super green pass) viene dato ai vaccinati o ai guariti da Covid 19, ha validità di 9 mesi che si calcolano a partire dall’ultima somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.
2) SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LE ATTIVITÀ LUDICHE
L’ingresso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato” ovvero di Super green pass. Questa regola di fatto impedisce ai no vax l’accesso alle attività ricreative.
3) GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO PER TRASPORTI E ALBERGHI
Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre 2021 anche per: trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale, alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva. Dunque, il Green pass classico sarà richiesto anche sui treni regionali e interregionali.
4) ZONA GIALLA E ARANCIONE: MENO LIMITAZIONI PER CHI HA IL SUPER GREEN PASS
Il Consiglio dei Ministri ha previsto ulteriori limitazioni della zona gialla o arancione valide solo per chi non possiede il Super Green Pass. Infatti, le attività saranno aperte anche se scatteranno le zone gialla e arancione, ma gli accessi saranno consentiti solo a chi è munito del Super Green pass, ossia è vaccinato o guarito dal Covid. Si tratta di una vera e propria stretta per i non vaccinati dal Covid, ai quali sarà vietato l’accesso a bar, ristoranti, alberghi e palestre etc, come del resto avviene anche in zona bianca.
5) RESTRIZIONI IN ZONA ROSSA ANCHE PER I VACCINATI
Non cambieranno le regole in zona rossa. Quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati e dunque in possesso di Super Green Pass.
6) OBBLIGO MASCHERINE DALLA ZONA GIALLA
In zona bianca la mascherina resta obbligatoria solo al chiuso. L’obbligo di mascherina all’aperto scatta in zona gialla (oltre che in zona arancione e rossa) e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Per tale restrizione a partire dalla zona gialla dunque, non vi saranno differenze tra chi possiede il classico Green Pass o il Super Green pass. Resta sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.
7) VALIDITÀ GREEN PASS
Via libera alla riduzione della validità del Green Pass a 9 mesi (ora è a 12 mesi). L’obiettivo è aumentare il numero dei richiami rapidamente.
8) TERZA DOSE DOPO 5 MESI
Il Consiglio dei Ministri ha previsto la riduzione da 6 a 5 mesi dell’intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la nuova somministrazione. La circolare che stabilisce l’anticipo era del resto già stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e confermata anche dal Consiglio dei Ministri. Dal 1° dicembre 2021 potranno farla tutti gli over 18 anni.
9) PIÙ CONTROLLI SUI GREEN PASS
Saranno intensificati i controlli sul Green pass. Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponderà un più generale irrigidimento dei controlli con nuove risorse messe a disposizione a tal fine, dal Governo. Nello specifico, entro 3 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza. Poi, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.
10) OBBLIGO VACCINI PER ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI
Dal 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccino per personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola (compresi dirigenti scolastici), militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Continua a restare obbligatorio il vaccino per personale sanitario e delle RSA (anche non sanitario) per i quali dal 15 dicembre scatta l’obbligo di terza dose o richiamo. Resta escluso l’obbligo vaccino per gli under 12.
11) COSA ACCADE A CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid- 19, non sussiste l’obbligo per le categorie identificate dall’Esecutivo all’articolo 2. Chi non accetta sarà immediatamente sospeso.
12) VALIDITÀ TAMPONE
Dal 6 dicembre 2021 il tampone continua a restare valido per andare al lavoro (uso dei mezzi locali compresi) e per le lunghe percorrenze tra zone bianche o gialle. Non serve invece per accedere a supermercati o negozi. La sua durata resta invariata. Dunque: 72 ore di durata del tampone molecolare e 48 ore per l’antigenico. Inoltre, restano invariate le tipologie di tamponi validi per ottenere il Green Pass base, ovvero antigenici e molecolari.
IL TESTO DEL DECRETO LEGGE SUPER GREEN PASS
Per completezza di informazioni, ecco il testo definitivo del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 (Pdf 126 Kb) approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 2021 e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021.
VERIFICHE DEL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO
(Introdotto dalla Legge 19 novembre 2021 n. 165 – GU n.277 del 20.11.2021, conversione del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 – GU n. 226 del 21 settembre 2021)
Al comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 127/2021 è aggiunto un periodo in base al quale, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del predetto possesso, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Questo semplifica il controllo soprattutto nelle piccole realtà che, esclusivamente a questo fine, potranno evitare ulteriori verifiche per tutta la durata di validità del green-pass. Analoga previsione è inserita nell’art. 3 per il settore pubblico. L’ipotesi sembra poter quindi rientrare in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.
Un’ulteriore, utile, precisazione è contenuta con una aggiunta al quarto comma dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delle prescrizioni in commento compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.