A partire dal prossimo anno, infatti, si renderà necessario il possesso dell’attestazione SOA, ma solo per i lavori con relativo importo superiore ai 516 mila Euro.

L’introduzione della suddetta novità è divenuta ufficiale in seguito all’approvazione del relativo emendamento nella notte dell’8 Maggio presso le Commissioni Finanze e Industria al Senato.

Ma cerchiamo ora di fare chiarezza sull’argomento e di fornire un quadro generale della situazione il più esaustivo e comprensibile possibile.

Il possesso dell’attestazione SOA diviene obbligatoria dal 1°Gennario 2023 per tutte quelle aziende e imprese intenzionate a eseguire lavori di riqualificazione su immobili e unità abitative, purché gli importi risultino superiori ai 516 mila Euro.

Questo è quanto stabilito da un emendamento al Decreto Ucraina Bis, liberamente consultabile sulla Gazzetta Ufficiale, approvato nella notte dell’8 Maggio nelle Commissioni Finanze e Industria al Senato.

Sinora, l’attestazione SOA era necessaria solamente per quelle aziende intenzionate a partecipare ad appalti pubblici, tuttavia tale estensione farà sì che la sua obbligatorietà venga applicata anche per l’accesso al settore dei lavori privati.

Da un punto di vista tecnico tale novità si iscrive in un nuovo articolo, più precisamente il 10-bis, il quale è riportato testualmente come: “Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Luglio 202, n.77“.


Superbonus e bonus edilizi sopra i 516 mila Euro: le fasi operative

I cicli operativi di attuazione della misura si dividono in due fasi: una che ha luogo a partire dal 1° Gennaio 2023, l’altra a partire dal 1°Luglio 2023.

Dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023 

tutte le aziende e le imprese contattate per eseguire dei lavori in appalto o in subappalto e che vogliano usufruire del Superbonus o degli altri bonus edilizi dovranno:

  • Possedere l’attestazione SOA, in base all’articolo 84 del Codice Appalti, già al momento della sottoscrizione del contratto;
  • Possedere, già al momento della sottoscrizione di un contratto sia di appalto sia di subappalto, una convenzione in essere con uno degli enti qualificati al rilascio dell’attestazione SOA.

Dal 1°Luglio 2023, 

tutti i lavori agevolati dal Superbonus o dagli altri bonus edilizi potranno essere eseguiti esclusivamente da aziende o imprese in possesso dei prerequisiti esposti pocanzi, quindi di attestazione SOA.

Si comprende bene, quindi, come le due fasi operative siano da intendersi l’una come propedeutica all’altra e la prima finestra temporale indicata può essere per l’appunto sfruttata per poter ottenere tutti i requisiti necessari.

Fino al 30 Giugno 2023, infatti, appalti e subappalti potranno essere fruiti anche da quelle imprese o aziende la cui richiesta di ottenimento di attestazione SOA risulti in corso d’essere. A partire dal 1°Luglio, invece, sarà considerato valido solo il possesso effettivo della suddetta qualifica.

Importante infine ricordare come tali norme saranno rese effettive esclusivamente per i lavori avviati a partire dal 1°Gennaio 2023.


Per chi vale l’obbligo di attestazione SOA?

Per quanto concerne i bonus edilizi attualmente in vigore, l’obbligo di possesso di attestazione SOA andrà a impattare su tutte quelle imprese o aziende con lavori in corso nell’ultimo anno del Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, i quali ricordiamo scadranno il 31 Dicembre 2024.

Relativamente al Superbonus, invece, le imprese impattate dal nuovo emendamento saranno quelle contattate per effettuare interventi su edifici con un unico proprietario sino a quattro unità immobiliari, condomini, edifici posti in prossimità di crateri sismici, edifici ex Iapc o dalle finalità analoghe.

Discorso differente per gli altri beneficiari, tra cui comunità energetiche rinnovabili, unità unifamiliari, ASD, etc, che non subiranno cambiamenti significativi dal momento che il superbonus andrà a scadere poco prima dell’introduzione effettiva dell’obbligo di attestazione SOA.

Per completezza di informazione ricordiamo anche come il bonus facciate sarà esente dall’obbligatorietà della suddetta attestazione, poiché, a meno di proroghe dell’ultima ora, andrà a scadere il 31 Dicembre 2022.


Come ottenere l’ATTESTAZIONE SOA?

Al fine di ottenere l’attestazione SOA l’impresa deve dimostrare il possesso di una serie di requisiti che in via esemplificativa possono essere raggruppati in 2 macro categorie:

  • Requisiti di ordine generale (requisiti di natura dinamica)

  • Requisiti di ordine speciale (requisiti di natura storica)

Requisiti di ordine generale:

  • Essere iscritta al registro delle imprese e che non sussistano procedure concorsuali come, ad esempio, il fallimento o il concordato preventivo.
  • Non aver commesso gravi violazioni nello svolgimento della propria attività (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, non essere soggetta a sanzioni interdittive)
  • Non aver reso false dichiarazioni
  • Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
  • Dimostrare di essere in regola con i versamenti dei contributi e previdenziali (DURC)
  • Assenza di condanne ostative allo svolgimento di attività pubblica e\o di provvedimenti interdittivi
  • Essere in regola rispetto alla vigente normativa in tema di infiltrazioni mafiose

Requisiti di ordine speciale:

  • Possedere una certificazione del sistema di qualità aziendale (richiesto solo per classifiche superiori alla II°)
  • Possedere un patrimonio netto di valore positivo relativamente all’ultimo bilancio depositato (sono esclusi i soggetti non tenuti alla stesura di bilancio)
  • Possedere idonee referenze bancarie
  • Possedere una cifra d’affari in lavori che sia pari al 100% delle classifiche richieste per le varie categorie
  • Possedere una dotazione di attrezzatura tecnica di proprietà, in leasing o a noleggio e che essa sia pari al 2% della cifra d’affari in lavori. Nel caso di attrezzatura a noleggio il suo ammontare massimo non può essere superiore al 60% del totale attrezzature.
  • Possedere un congruo organico medio annuo nella misura del 15% della cifra d’affari in lavori e che almeno il 40% di esso sia riferito al personale operaio. In alternativa è possibile dimostrare il requisito con un personale assunto a tempo indeterminato nella misura del 10% della cifra d’affari e che l’80% sia riferito a personale tecnico diplomato e/o laureato
  • Possedere un’idonea direzione tecnica (per le categorie OG2-OS2-OS25 possono essere richiesti dei requisiti aggiuntivi)
  • Possedere un monte lavori che corrisponda ad almeno il 90% della classifica richiesta per ogni categoria (Per la categoria OG11 è richiesto che la percentuale delle categorie di opere specialistiche che la costituiscono OS3\OS28\OS30 siano le seguenti OS3 – 40% \ OS28 – 70% \ OS30 – 70%)
  • Il possesso di lavori di punta che costituiscano il 40% (con un lavoro), il 55% (con due lavori), il 65% (con tre lavori) della classifica richiesta per ogni categoria.
  • Per le categorie OG2, OS2 ed OS25 non sono previsti lavori di punta.

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